Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Risorse per favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, tecnologico energetico e della sicurezza - Ripartizione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Omessa previsione del parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Incidenza della funzione amministrativa attratta a livello centrale in materie di competenza concorrente (governo del territorio, energia e protezione civile) - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Risorse per favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, tecnologico energetico e della sicurezza - Ripartizione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Omessa previsione del parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Incidenza della funzione amministrativa attratta a livello centrale in materie di competenza concorrente (governo del territorio, energia e protezione civile) - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Puglia - riguardando la ripartizione di risorse al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento digitale - interseca più materie, quali il "governo del territorio", l'energia e la "protezione civile", rientranti nella competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. In tali materie, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, è necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, che può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2013, n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 285 del 2005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Puglia - riguardando la ripartizione di risorse al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento digitale - interseca più materie, quali il "governo del territorio", l'energia e la "protezione civile", rientranti nella competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. In tali materie, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, è necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, che può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2013, n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 285 del 2005).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 153
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte