Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Procedura concorsuale avente ad oggetto proposte progettuali di scuole innovative - Indizione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Omessa previsione dell'intesa con le Regioni interessate agli interventi - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e amministrativa delle Regioni in materia di edilizia scolastica - Sufficienza del previsto parere obbligatorio - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Procedura concorsuale avente ad oggetto proposte progettuali di scuole innovative - Indizione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Omessa previsione dell'intesa con le Regioni interessate agli interventi - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e amministrativa delle Regioni in materia di edilizia scolastica - Sufficienza del previsto parere obbligatorio - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui, ai fini dell'indizione da parte del Ministro dell'istruzione della procedura concorsuale ivi contemplata, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché dell'intesa con le Regioni interessate agli interventi di edilizia scolastica. La disposizione in esame - finalizzata alla realizzazione di scuole innovative - si colloca all'incrocio di una serie di materie quali il "governo del territorio", l'energia e la "protezione civile", rientranti nella competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; in tali materie, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2013, n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 285 del 2005).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui, ai fini dell'indizione da parte del Ministro dell'istruzione della procedura concorsuale ivi contemplata, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché dell'intesa con le Regioni interessate agli interventi di edilizia scolastica. La disposizione in esame - finalizzata alla realizzazione di scuole innovative - si colloca all'incrocio di una serie di materie quali il "governo del territorio", l'energia e la "protezione civile", rientranti nella competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; in tali materie, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2013, n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 285 del 2005).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 155
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte