Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39329  39330  39331  39332  39333  39334  39335  39336  39337  39338  39339  39341  39342  39343  39344


Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Monitoraggio dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006 - Previsione del relativo obbligo per le Regioni e del termine, sanzione e modalità correlati - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza regionale concorrente in materia di "edilizia scolastica" - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dei commi 162 e 171 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, impugnati, il primo nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio completo dei piani sull'edilizia scolastica stabilisce altresì il termine perentorio per effettuarlo, la sanzione in caso di inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; il secondo, nella parte in cui prescrive l'applicazione delle modalità di cui al d.lgs. n. 229 del 2011. L'attività di monitoraggio della quale devono farsi carico le Regioni si colloca pienamente all'interno del sistema informativo di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 229 - riconducibile alla materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. - e si rivela una modalità conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di edilizia scolastica. Inoltre, le disposizioni impugnate si configurano alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia scolastica, dal momento che, ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006, le risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica sono destinate, per il 50 per cento, "al completamento di attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici", vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non può non avere un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Disposizioni del genere dell'art. 1 del d.lgs. n. 229 del 2011 - a norma del quale le amministrazioni che realizzino opere pubbliche sono obbligate a "detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi" - costituiscono espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004).

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 162

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 171

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte