Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Economie accertate in esito al monitoraggio dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 - Mantenimento nella disponibilità delle Regioni con obbligo di utilizzazione per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata previsione di un fondo a destinazione vincolata in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Economie accertate in esito al monitoraggio dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 - Mantenimento nella disponibilità delle Regioni con obbligo di utilizzazione per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata previsione di un fondo a destinazione vincolata in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 162, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 119 Cost. - nella parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma medesimo. La disposizione censurata non appone un nuovo vincolo di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro già destinate all'edilizia scolastica, debbano continuare a essere utilizzate per la medesima finalità; inoltre, le risorse restano comunque nella disponibilità delle Regioni, le quali conservano piena autonomia nell'individuazione degli interventi da finanziare, in virtù dell'esplicito rinvio che la norma fa alla "rispettiva programmazione regionale".
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 162, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 119 Cost. - nella parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma medesimo. La disposizione censurata non appone un nuovo vincolo di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro già destinate all'edilizia scolastica, debbano continuare a essere utilizzate per la medesima finalità; inoltre, le risorse restano comunque nella disponibilità delle Regioni, le quali conservano piena autonomia nell'individuazione degli interventi da finanziare, in virtù dell'esplicito rinvio che la norma fa alla "rispettiva programmazione regionale".
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 162
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte