Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Delega per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Conferimento al Governo e indicazione dei relativi principi e criteri direttivi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata incidenza sulle competenze regionali in materia di istruzione - Censure non sorrette da adeguati elementi argomentativi - Inammissibilità della questione.
Istruzione - Delega per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Conferimento al Governo e indicazione dei relativi principi e criteri direttivi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata incidenza sulle competenze regionali in materia di istruzione - Censure non sorrette da adeguati elementi argomentativi - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 107 del 2015, a norma dei quali il Governo è delegato a provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati. Le censure proposte non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi in grado di suffragarle, perché la ricorrente, salvo alcune esemplificazioni, si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme, con la quale afferma che sarebbero state pretermesse le competenze regionali in materia di istruzione rientranti nella previsione del terzo comma dell'art. 117 Cost., senza specificare quali disposizioni, singolarmente considerate, determinerebbero le lesioni che vengono lamentate. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009).
È dichiarata inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 107 del 2015, a norma dei quali il Governo è delegato a provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati. Le censure proposte non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi in grado di suffragarle, perché la ricorrente, salvo alcune esemplificazioni, si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme, con la quale afferma che sarebbero state pretermesse le competenze regionali in materia di istruzione rientranti nella previsione del terzo comma dell'art. 117 Cost., senza specificare quali disposizioni, singolarmente considerate, determinerebbero le lesioni che vengono lamentate. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 180
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 181
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte