Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Delega per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Principi e criteri direttivi riguardanti l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni - Inclusione tra essi dell'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia - Violazione della competenza legislativa regionale relativa all'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido - Illegittimità costituzionale.
Istruzione - Delega per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Principi e criteri direttivi riguardanti l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni - Inclusione tra essi dell'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia - Violazione della competenza legislativa regionale relativa all'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 180, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015. L'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia - che la disposizione impugnata dalla Regione Puglia include nella delega conferita al Governo, annoverandola tra i principi e criteri direttivi relativi all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni - va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che l'individuazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido non identifica i livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio di essi, demandato alla potestà legislativa delle Regioni; né può essere ricompresa nelle norme generali sull'istruzione, e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione, che, in quanto tale, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale. (Precedente citato: sentenza n. 120 del 2005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 180, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015. L'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia - che la disposizione impugnata dalla Regione Puglia include nella delega conferita al Governo, annoverandola tra i principi e criteri direttivi relativi all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni - va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che l'individuazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido non identifica i livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio di essi, demandato alla potestà legislativa delle Regioni; né può essere ricompresa nelle norme generali sull'istruzione, e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione, che, in quanto tale, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale. (Precedente citato: sentenza n. 120 del 2005).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 181
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte