Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla legge n. 107 del 2015 - Previsione che siano raccolte per materie omogenee, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata possibilità che l'autorizzata raccolta incida su regolamenti non statali - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente e regolamentare delle Regioni - Esclusione alla stregua di interpretazione costituzionalmente adeguata - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Istruzione - Norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla legge n. 107 del 2015 - Previsione che siano raccolte per materie omogenee, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata possibilità che l'autorizzata raccolta incida su regolamenti non statali - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente e regolamentare delle Regioni - Esclusione alla stregua di interpretazione costituzionalmente adeguata - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost. - assumendo che la raccolta, ivi prevista, delle norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali verte la legge n. 107 del 2015, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati, riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale. La censura proposta dalla ricorrente è del tutto ipotetica, dal momento che la disposizione impugnata non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost. - assumendo che la raccolta, ivi prevista, delle norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali verte la legge n. 107 del 2015, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati, riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale. La censura proposta dalla ricorrente è del tutto ipotetica, dal momento che la disposizione impugnata non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 183
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte