Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39329  39330  39331  39332  39333  39334  39335  39336  39337  39338  39339  39340  39341  39342  39343


Titolo
Istruzione - Norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla legge n. 107 del 2015 - Previsione che siano raccolte per materie omogenee, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata possibilità che l'autorizzata raccolta incida su regolamenti non statali - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente e regolamentare delle Regioni - Esclusione alla stregua di interpretazione costituzionalmente adeguata - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost. - assumendo che la raccolta, ivi prevista, delle norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali verte la legge n. 107 del 2015, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati, riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale. La censura proposta dalla ricorrente è del tutto ipotetica, dal momento che la disposizione impugnata non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 183

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte