Sentenza 285/2016 (ECLI:IT:COST:2016:285)
Massima numero 39193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39194  39195


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto a causa di irregolare notifica dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della costituzione.

Testo
Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, è dichiarata ammissibile - con ordinanza letta in udienza - la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato in data successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza di rimessione, prescritto dall'art. 3, comma 1, primo periodo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Benché detto termine abbia natura perentoria, la dedotta irregolarità della notifica dell'ordinanza di rimessione ne giustifica il mancato rispetto. (Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006, sulla natura perentoria del termine di costituzione nel giudizio).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  03/04/1995  n. 12  art. 14  co. 2

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3    co. 1  primo periodo