Sentenza 285/2016 (ECLI:IT:COST:2016:285)
Massima numero 39193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto a causa di irregolare notifica dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della costituzione.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto a causa di irregolare notifica dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della costituzione.
Testo
Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, è dichiarata ammissibile - con ordinanza letta in udienza - la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato in data successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza di rimessione, prescritto dall'art. 3, comma 1, primo periodo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Benché detto termine abbia natura perentoria, la dedotta irregolarità della notifica dell'ordinanza di rimessione ne giustifica il mancato rispetto. (Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006, sulla natura perentoria del termine di costituzione nel giudizio).
Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, è dichiarata ammissibile - con ordinanza letta in udienza - la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato in data successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza di rimessione, prescritto dall'art. 3, comma 1, primo periodo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Benché detto termine abbia natura perentoria, la dedotta irregolarità della notifica dell'ordinanza di rimessione ne giustifica il mancato rispetto. (Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006, sulla natura perentoria del termine di costituzione nel giudizio).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
03/04/1995
n. 12
art. 14
co. 2
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 3
co. 1 primo periodo