Sentenza 285/2016 (ECLI:IT:COST:2016:285)
Massima numero 39194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39193  39195


Titolo
Animali - Norme della Regione Puglia - Gestione di concessioni di canili e gattili comunali - Previsto affidamento alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte ad albo regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia n. 12 del 1995, introdotto dall'art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili. La norma censurata dal Consiglio di Stato, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, è volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore in esame, violando così la corrispondente competenza esclusiva statale, la quale consente alle Regioni, nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa residuale, di dettare solo discipline con "effetti pro-concorrenziali", purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali. Né può attribuirsi rilievo all'argomentazione della resistente, secondo cui la norma regionale troverebbe giustificazione nel limite dell'utilità sociale, posto all'iniziativa economica privata dal comma secondo dell'art. 41 Cost., rappresentata, nel caso in questione, dall'esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali, dal momento che l'art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 si fa già carico di tale esigenza, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014, n. 38 del 2013, n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007).

Secondo la giurisprudenza costituzionale la "tutela della concorrenza", per il suo carattere "finalistico" e "trasversale", può influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, in quanto non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, ma anche una portata non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza. (Precedenti citati: sentenze n. 291 e n. 299 del 2012).

L'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, tenendo conto che la tutela della concorrenza assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio o in altre materie. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  03/04/1995  n. 12  art. 14  co. 2

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte