Sentenza 286/2016 (ECLI:IT:COST:2016:286)
Massima numero 39314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Oggetto del giudizio - Norma non espressamente prevista, ma implicitamente presupposta e desumibile da disposizioni regolatrici di fattispecie diverse - Attuale vigenza e forza imperativa nel sistema - Sottoponibilità allo scrutinio incidentale di legittimità costituzionale.
Oggetto del giudizio - Norma non espressamente prevista, ma implicitamente presupposta e desumibile da disposizioni regolatrici di fattispecie diverse - Attuale vigenza e forza imperativa nel sistema - Sottoponibilità allo scrutinio incidentale di legittimità costituzionale.
Testo
Non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio. Sebbene non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, essa è presupposta e desumibile dalle disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dal rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000; nonché, solo a fini esplicativi, art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, abrogato dall'art. 110 del citato d.P.R.), e la sua perdurante immanenza nel sistema, come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, è stata già riconosciuta sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità. (Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988).
Non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio. Sebbene non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, essa è presupposta e desumibile dalle disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dal rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000; nonché, solo a fini esplicativi, art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, abrogato dall'art. 110 del citato d.P.R.), e la sua perdurante immanenza nel sistema, come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, è stata già riconosciuta sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità. (Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 237
co.
codice civile
n.
art. 262
co.
codice civile
n.
art. 299
co.
regio decreto
09/07/1939
n. 1238
art. 72
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 33
co.
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte