Sentenza 286/2016 (ECLI:IT:COST:2016:286)
Massima numero 39315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39313  39314  39316  39317  39318  39319  39320


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte - Riferimento al petitum formulato dal rimettente - Corrispondente limitazione dell'accertamento (e della dichiarazione) di illegittimità costituzionale della norma censurata.

Testo
L'estensione ipso iure del cognome del padre al figlio è censurata dalla rimettente Corte d'appello di Genova per la sola parte in cui non consente ai genitori - i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita - di attribuire al figlio anche il cognome materno. Essendo la Corte chiamata a risolvere la questione come formulata dal rimettente, l'accertamento della illegittimità della norma censurata è, pertanto, limitato alla sola ipotesi in cui sia presente una comune volontà dei coniugi di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 237  co. 

codice civile    n.   art. 262  co. 

codice civile    n.   art. 299  co. 

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 72  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 33  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte