Nome - Cognome del figlio nato nel matrimonio (prima del 2013, figlio legittimo) - Trasmissione automatica del cognome paterno - Possibilità per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno - Omessa previsione - Violazione del diritto all'identità personale del minore, del principio di uguaglianza e della parità morale e giuridica dei coniugi - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. La norma censurata dalla Corte d'appello di Genova, impedendo alla madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, e al figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno, pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento fra i coniugi, in nessun modo giustificata dalla finalità di salvaguardia dell'unità familiare. La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale - che ha copertura costituzionale assoluta e che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro - e il riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione dell'identità personale impongono l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori. La diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio di "eguaglianza morale e giuridica dei coniugi", poiché la perdurante mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome - lungi dal garantire - contraddice, ora come allora, quella finalità di salvaguardia dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi. (Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 1988 e n. 586 del 1988, sulla possibilità per il legislatore di introdurre un criterio di trasmissione del cognome più rispettoso dell'autonomia dei coniugi e capace di conciliare i due principi sanciti dall'art. 29 Cost.; sentenza n. 61 del 2006, sulla incompatibilità della norma in esame con l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e sulla sua incoerenza con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna).
Il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo a un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 297 del 1996, sul cognome come autonomo segno distintivo della identità personale; sentenze n. 120 del 2001 e n. 268 del 2002, sul cognome come tratto essenziale della personalità; sentenza n. 278 del 2013, sul cognome quale "elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona"; Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, secondo cui l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 - divieto di discriminazione - in combinato disposto con l'art. 8 - diritto al rispetto della vita privata e familiare - della CEDU).
La finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost., non giustifica diversità di trattamento dei coniugi, in quanto è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo, rafforzandosi l'unità nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità. (Precedente citato: sentenza n. 133 del 1970).