Sentenza 286/2016 (ECLI:IT:COST:2016:286)
Massima numero 39318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39313  39314  39315  39316  39317  39319  39320


Titolo
Nome - Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) - Assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori - Possibilità per questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno - Omessa previsione - Preclusione identica a quella dichiarata incostituzionale per il figlio nato nel matrimonio - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. La disposizione contiene - con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione per il figlio nato nel matrimonio.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 262  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27