Sentenza 286/2016 (ECLI:IT:COST:2016:286)
Massima numero 39318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Nome - Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) - Assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori - Possibilità per questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno - Omessa previsione - Preclusione identica a quella dichiarata incostituzionale per il figlio nato nel matrimonio - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Nome - Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) - Assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori - Possibilità per questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno - Omessa previsione - Preclusione identica a quella dichiarata incostituzionale per il figlio nato nel matrimonio - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. La disposizione contiene - con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione per il figlio nato nel matrimonio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. La disposizione contiene - con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione per il figlio nato nel matrimonio.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 262
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27