Turismo - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Locazioni di breve periodo - Fissazione della durata massima non superiore a centottanta giorni per unità immobiliari con destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccedenza dalle competenze statutarie in materia di urbanistica e turismo - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 256001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, dell’art. 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 2023, che, per le locazioni di breve periodo, ha fissato una durata massima non superiore a 180 giorni per le unità immobiliari con destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale (c.d. “prima casa”). La disposizione regionale impugnata non incide sulla materia dell’ordinamento civile, ma si pone al crocevia delle materie dell’urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta dall’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello statuto speciale, come affermato in modo esplicito nell’art. 1 della citata legge regionale n. 11 del 2023. Essa, dunque, si inserisce coerentemente nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione, che si coniuga con quell’attività di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche che appartiene alla competenza legislativa residuale regionale. (Precedente: S. 124/2021; S. 84/2019).