Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39383  39384  39385  39386  39387  39388  39389


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio in via principale - Impugnazione rivolta ad un intero articolo - Restrizione, in base ai motivi di censura, ad alcune parti di esso.

Testo

Il fatto che il ricorso censuri letteralmente un intero articolo non impedisce alla Corte - sulla base dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione - di circoscrivere l'oggetto del giudizio in via principale ad alcune parti di esso. (Nella specie, l'oggetto delle questioni proposte dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., ed agli artt. 117, secondo comma, lett. e, e 3 Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - avverso l'intero art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015, viene ristretto al comma 1, lett. b, n. 1, di tale articolo, che inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 1

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 29  co. 2

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 29  co. 2

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 29  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte