Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39382  39384  39385  39386  39387  39388  39389


Titolo
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo, obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento, attribuzione alla Banca d'Italia del potere di dettare disposizioni di attuazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale di dettaglio nella materia concorrente "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" - Denunciata mancanza di forme di concertazione con le Regioni per l'adozione delle disposizioni di attuazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Riconducibilità della riforma alla competenza statale trasversale ed esclusiva nelle materie "tutela del risparmio", "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e circoscritta (in base alle censure) ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993 - introdotti dal comma 1, lett. b), n. 1), dell'impugnato art. 1 - nella parte in cui prevedono per le banche popolari il limite massimo di otto miliardi di euro di attivo, l'obbligo delle stesse di deliberare la trasformazione in società per azioni se entro un anno l'attivo non venga ridotto al di sotto del limite, e l'adozione da parte della Banca d'Italia di disposizioni di attuazione del novellato art. 29 del TUB. La normativa censurata - innovando il modello organizzativo delle banche popolari per favorirne la stabilità e il rafforzamento patrimoniale - costituisce espressione delle competenze esclusive trasversali dello Stato nelle materie "tutela del risparmio", "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", rispettivamente in quanto incide sui modi di esercizio dell'attività bancaria di intermediazione del credito (che è strumento essenziale di impiego produttivo del risparmio); mira a colmare il deficit di competitività derivante alle suddette banche da alcuni elementi caratterizzanti il loro statuto (voto capitario, limiti alle detenzioni azionarie e alla distribuzione degli utili, clausola di gradimento dei nuovi soci); e disciplina un tipico istituto privatistico (la forma giuridica delle società), dettando le condizioni per l'utilizzo della forma cooperativa da parte delle banche popolari. Le attribuzioni statali nei suddetti ambiti materiali di competenza esclusiva trasversale prevalgono anche sull'ipotetica e in ogni caso marginale competenza concorrente regionale in materia di "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale". Tale prevalenza esclude che si versi in un'ipotesi di inestricabile intreccio di competenze statali e regionali e, dunque, che sia necessaria la previsione di adeguate forme di collaborazione con le Regioni perché l'intervento del legislatore statale possa essere congruamente attuato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'individuazione della materia cui va ricondotta la disciplina impugnata deve avvenire tenendo conto della sua ratio, della finalità che persegue, del contenuto e dell'oggetto delle singole disposizioni, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare correttamente e compiutamente l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2015, n. 167 del 2015 e n. 121 del 2014).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, alla materia della "concorrenza" sono ascrivibili anche le misure legislative di promozione della competizione tra le imprese attraverso l'eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale (concorrenza "nel mercato"). (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014, n. 291 del 2012, n. 200 del 2012 e n. 45 del 2010).

Una disciplina che incida sul modulo organizzativo e sullo statuto societario di aziende di credito è da ricondurre alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza del legislatore statale. (Precedente citato: sentenza n. 144 del 2016 con riguardo al modello delle società pubbliche).

La disciplina dei rapporti privati è riservata alla potestà legislativa dello Stato in ragione dell'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, senza che detti rapporti debbano rinvenire necessariamente la loro disciplina sul piano codicistico. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014 e n. 401 del 2007).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, materie di competenza statale esclusiva come quelle della tutela del risparmio, della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, assumono, per la loro natura trasversale, carattere prevalente e possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. (Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2016 e n. 165 del 2014, n. 2 del 2014, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006).

La previsione di adeguate forme di collaborazione con le Regioni per la congrua attuazione dell'intervento del legislatore statale è necessaria solo nell'ipotesi di inestricabile intreccio di competenze statali e regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016 e n. 140 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 1

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 29  co. 2

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 29  co. 2

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 29  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte