Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2016; Decisione del
19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Sufficiente motivazione della sua ridondanza sulle competenze regionali - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Sufficiente motivazione della sua ridondanza sulle competenze regionali - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 3 Cost., per asserita irragionevolezza e sproporzione del limite massimo di attivo delle banche popolari fissato dal legislatore statale e del correlato obbligo di trasformazione in società per azioni in caso di superamento. La ricorrente dà conto della ridondanza sulle sue attribuzioni della denunciata violazione di un parametro estraneo al riparto competenziale, indicando come potenzialmente lesa la propria competenza in materia di "aziende di credito a carattere regionale" (art. 117, terzo comma, Cost.), sicché occorre verificare nel merito se, nell'esercizio delle attribuzioni corrispondenti a tale competenza, le Regioni siano obbligate a conformarsi ad una disciplina legislativa (conforme al riparto costituzionale delle competenze, ma) asseritamente incostituzionale per contrasto con parametri estranei al riparto competenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 220 del 2013, n. 22 del 2012, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 3 Cost., per asserita irragionevolezza e sproporzione del limite massimo di attivo delle banche popolari fissato dal legislatore statale e del correlato obbligo di trasformazione in società per azioni in caso di superamento. La ricorrente dà conto della ridondanza sulle sue attribuzioni della denunciata violazione di un parametro estraneo al riparto competenziale, indicando come potenzialmente lesa la propria competenza in materia di "aziende di credito a carattere regionale" (art. 117, terzo comma, Cost.), sicché occorre verificare nel merito se, nell'esercizio delle attribuzioni corrispondenti a tale competenza, le Regioni siano obbligate a conformarsi ad una disciplina legislativa (conforme al riparto costituzionale delle competenze, ma) asseritamente incostituzionale per contrasto con parametri estranei al riparto competenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 220 del 2013, n. 22 del 2012, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co. 1
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 29
co. 2
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 29
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte