Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2016; Decisione del
19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguatezza allo scopo del criterio utilizzato - Insussistenza della necessità di raccordo con le competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguatezza allo scopo del criterio utilizzato - Insussistenza della necessità di raccordo con le competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 3 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., e circoscritta (in base alle censure) alle disposizioni [commi 2-bis e 2-ter dell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993, introdotti dal comma 1, lett. b), n. 1, dell'impugnato art. 1] che prevedono la trasformazione obbligatoria delle banche popolari in società per azioni in caso di superamento del limite massimo di otto miliardi di attivo. L'obiettivo di adeguamento della forma giuridica delle banche popolari di maggiori dimensioni alla forma tipica delle banche commerciali è stato perseguito dal legislatore statale con l'uso di un criterio appropriato allo scopo, dal momento che la dimensione dell'attivo è un indicatore attendibile della complessità di una banca. La fissazione del limite di otto miliardi di euro di attivo, al cui superamento scatta l'obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni, costituisce esercizio non manifestamente irragionevole (e quindi insindacabile) della discrezionalità legislativa, né risulta sproporzionato all'obiettivo perseguito, in quanto riconduce nell'ambito delle aziende di credito tenute a trasformarsi in società per azioni le banche popolari più significative - per credito erogato, numero di sportelli e personale impiegato - nel panorama nazionale. La natura prevalente delle competenze statali esclusive delle quali è espressione la riforma esclude altresì che per il loro esercizio siano costituzionalmente necessarie forme di raccordo con le Regioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 3 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., e circoscritta (in base alle censure) alle disposizioni [commi 2-bis e 2-ter dell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993, introdotti dal comma 1, lett. b), n. 1, dell'impugnato art. 1] che prevedono la trasformazione obbligatoria delle banche popolari in società per azioni in caso di superamento del limite massimo di otto miliardi di attivo. L'obiettivo di adeguamento della forma giuridica delle banche popolari di maggiori dimensioni alla forma tipica delle banche commerciali è stato perseguito dal legislatore statale con l'uso di un criterio appropriato allo scopo, dal momento che la dimensione dell'attivo è un indicatore attendibile della complessità di una banca. La fissazione del limite di otto miliardi di euro di attivo, al cui superamento scatta l'obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni, costituisce esercizio non manifestamente irragionevole (e quindi insindacabile) della discrezionalità legislativa, né risulta sproporzionato all'obiettivo perseguito, in quanto riconduce nell'ambito delle aziende di credito tenute a trasformarsi in società per azioni le banche popolari più significative - per credito erogato, numero di sportelli e personale impiegato - nel panorama nazionale. La natura prevalente delle competenze statali esclusive delle quali è espressione la riforma esclude altresì che per il loro esercizio siano costituzionalmente necessarie forme di raccordo con le Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co. 1
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 29
co. 2
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 29
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte