Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2016; Decisione del
19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà orizzontale in relazione alla funzione sociale della cooperazione, alla tutela del risparmio, alla libertà contrattuale e di iniziativa economica e al legittimo affidamento dei piccoli azionisti - Genericità e inadeguatezza delle argomentazioni svolte e difetto di motivazione sugli ambiti di competenza regionale incisi - Inammissibilità della questione.
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà orizzontale in relazione alla funzione sociale della cooperazione, alla tutela del risparmio, alla libertà contrattuale e di iniziativa economica e al legittimo affidamento dei piccoli azionisti - Genericità e inadeguatezza delle argomentazioni svolte e difetto di motivazione sugli ambiti di competenza regionale incisi - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità e inadeguatezza delle argomentazioni svolte e per difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 118, quarto comma, 45, 47, 2, 18 e 41 Cost. Le generiche ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell'asserita lesione dell'art. 118, quarto comma, Cost. in collegamento con le previsioni costituzionali che tutelano la cooperazione, il risparmio, la libertà di associazione e di iniziativa economica, non integrano argomenti idonei a dare conto dell'attitudine del suddetto parametro a fondare una regola attributiva di specifiche competenze regionali; parimenti inadeguati risultano gli argomenti spesi per dimostrare il legame tra il principio di sussidiarietà e i molteplici ed eterogenei valori costituzionali evocati; a ciò si aggiunge il difetto di motivazione sugli ambiti di competenza regionale che, in asserita violazione dello stesso art. 118, quarto comma, Cost., sarebbero incisi dalla disposizione censurata.
È dichiarata inammissibile - per genericità e inadeguatezza delle argomentazioni svolte e per difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 118, quarto comma, 45, 47, 2, 18 e 41 Cost. Le generiche ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell'asserita lesione dell'art. 118, quarto comma, Cost. in collegamento con le previsioni costituzionali che tutelano la cooperazione, il risparmio, la libertà di associazione e di iniziativa economica, non integrano argomenti idonei a dare conto dell'attitudine del suddetto parametro a fondare una regola attributiva di specifiche competenze regionali; parimenti inadeguati risultano gli argomenti spesi per dimostrare il legame tra il principio di sussidiarietà e i molteplici ed eterogenei valori costituzionali evocati; a ciò si aggiunge il difetto di motivazione sugli ambiti di competenza regionale che, in asserita violazione dello stesso art. 118, quarto comma, Cost., sarebbero incisi dalla disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co.
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 45
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte