Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39382  39383  39384  39385  39386  39388  39389


Titolo
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Riforma con decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Mancata specificazione delle competenze regionali su cui ridonderebbe il vizio prospettato - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 3 Cost., deducendo che la prospettata violazione di presupposti e limiti della decretazione d'urgenza nell'adozione della riforma delle banche popolari interferirebbe con vari temi di interesse regionale. La ricorrente non solo non offre motivazione della asserita incidenza della violazione dell'art. 77 Cost. sulle attribuzioni regionali, ma omette di indicare i parametri costituzionali rilevanti, attinenti al riparto delle competenze, che verrebbero violati.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte