Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2016; Decisione del
19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Riforma con decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Mancata specificazione delle competenze regionali su cui ridonderebbe il vizio prospettato - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Riforma con decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Mancata specificazione delle competenze regionali su cui ridonderebbe il vizio prospettato - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 3 Cost., deducendo che la prospettata violazione di presupposti e limiti della decretazione d'urgenza nell'adozione della riforma delle banche popolari interferirebbe con vari temi di interesse regionale. La ricorrente non solo non offre motivazione della asserita incidenza della violazione dell'art. 77 Cost. sulle attribuzioni regionali, ma omette di indicare i parametri costituzionali rilevanti, attinenti al riparto delle competenze, che verrebbero violati.
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 3 Cost., deducendo che la prospettata violazione di presupposti e limiti della decretazione d'urgenza nell'adozione della riforma delle banche popolari interferirebbe con vari temi di interesse regionale. La ricorrente non solo non offre motivazione della asserita incidenza della violazione dell'art. 77 Cost. sulle attribuzioni regionali, ma omette di indicare i parametri costituzionali rilevanti, attinenti al riparto delle competenze, che verrebbero violati.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co.
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte