Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39382  39383  39384  39385  39386  39387  39389


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Indicazione della competenza regionale su cui ridonderebbe il vizio prospettato - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3 e 117 Cost., deducendo che la prospettata violazione di presupposti e limiti della decretazione d'urgenza nell'adozione della riforma delle banche popolari interferirebbe con la competenza regionale in materia di "aziende di credito a carattere regionale", di cui all'117, terzo comma, Cost. La ricorrente ha indicato con sufficiente precisione la competenza regionale su cui ridonderebbe la violazione dell'art. 77 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte