Sentenza 287/2016 (ECLI:IT:COST:2016:287)
Massima numero 39389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39382  39383  39384  39385  39386  39387  39388


Titolo
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Riforma con decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata insussistenza e irragionevole valutazione dei presupposti per la decretazione d'urgenza, utilizzo di essa per introdurre una disciplina di sistema, eterogeneità delle misure introdotte in via d'urgenza - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), impugnato dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3 e 117 Cost. - per avere introdotto una riforma complessiva delle banche popolari in asserita violazione di presupposti e limiti della decretazione d'urgenza. Deve escludersi l'evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere nonché la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione governativa, in quanto dal preambolo del decreto-legge e dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione emerge che le esigenze di rafforzamento patrimoniale, competitività e sicurezza delle banche popolari si collegano sia al necessario urgente avvio del processo di adeguamento del sistema bancario nazionale agli indirizzi europei e di organismi internazionali (FMI e OCSE), sia agli effetti prodotti dall'attuale crisi economica e finanziaria sull'erogazione creditizia; né è contestabile che le finalità della riforma (diretta non già a "cancellare" dal sistema bancario le banche popolari, ma a disciplinare la forma giuridica di quelle, tra esse, che hanno raggiunto dimensioni significative) siano coerenti con gli "indirizzi europei" contenuti negli atti normativi dell'UE in materia di regolamentazione prudenziale, di sistema europeo di vigilanza unica bancaria e di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Parimenti da escludere è l'assimilabilità della normativa impugnata a una riforma di sistema, incompatibile con i presupposti del decreto-legge, giacché - incidendo significativamente su un particolare tipo di azienda di credito - l'intervento rimane pur sempre settoriale e specifico. Insussistente è anche l'asserita eterogeneità delle misure introdotte dal decreto-legge in esame, le quali possono essere ricondotte al comune obiettivo di sostegno dei finanziamenti alle imprese, ostacolati dalla crisi economica e finanziaria in atto.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione. (Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte