Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di argomentare circa l'asserito contrasto tra la norma impugnata e i parametri evocati - In particolare: necessità, lamentando la violazione dell'autonomia finanziaria regionale, di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato ricorrendo a dati analitici e puntuali (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto le disposizioni statali che istituiscono un fondo a sostegno dell'insularità). (Classif. 113003).
La genericità e l’insufficienza della motivazione circa l’asserito contrasto delle disposizioni impugnate con i parametri evocati comporta l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 171/2021 - mass. 44135).
Sul ricorrente grava l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato in violazione dell’autonomia finanziaria e dei principi contenuti nell’art. 119 Cost. a causa dell’inadeguatezza delle risorse a disposizione delle regioni, senza puntuali riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite. (Precedenti: S. 63/2024 - mass. 46088; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 5/2018 - mass. 39691).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 119 Cost., in relazione all’art. 27 della legge n. 42 del 2009, dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La Regione pur lamentando che le risorse stanziate dalle disposizioni impugnate non sarebbero sufficienti né adeguate a contemplare l’impatto della propria condizione insulare, non fornisce una compiuta dimostrazione del pregiudizio patito. In particolare, non considera il complesso dei contributi e dei finanziamenti disposti dalla legislazione statale per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità e neppure tiene conto che il fondo e le risorse di cui ai commi 494 e 495 sono destinati unicamente al finanziamento di interventi per la mobilità aerea dei cittadini residenti nel territorio siciliano e sardo).