Sentenza 288/2016 (ECLI:IT:COST:2016:288)
Massima numero 39345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:
39346
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore della norma abrogata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore della norma abrogata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Non può ritenersi cessata la materia del contendere nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015, che, modificando l'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, incrementa la spesa regionale rinvenendo la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dalla legge regionale n. 14 del 2015. La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015, che ha nuovamente sostituito l'art. 21 citato, espungendone il riferimento alla legge regionale n. 47 - non esclude che essa, medio tempore, possa aver trovato applicazione con l'emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla legge regionale n. 14 del 2015. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
Non può ritenersi cessata la materia del contendere nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015, che, modificando l'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, incrementa la spesa regionale rinvenendo la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dalla legge regionale n. 14 del 2015. La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015, che ha nuovamente sostituito l'art. 21 citato, espungendone il riferimento alla legge regionale n. 47 - non esclude che essa, medio tempore, possa aver trovato applicazione con l'emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla legge regionale n. 14 del 2015. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/05/2015
n. 18
art. 1
co.
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 5
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte