Sentenza 288/2016 (ECLI:IT:COST:2016:288)
Massima numero 39346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:
39345
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Provvidenze economiche a favore di soggetti talassemici, dializzati o emotrasfusi - Copertura finanziaria per l'anno 2015 - Riferimento (anche) alle maggiori entrate rivenienti dal regime di tassazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico introdotto dalla legge regionale n. 14 del 2015 - Ricorso del Governo - Denunciata illegittimità in via derivata, a seguito della intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del suddetto regime - Esclusione - Incremento, anziché riduzione, delle entrate fiscali regionali in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Provvidenze economiche a favore di soggetti talassemici, dializzati o emotrasfusi - Copertura finanziaria per l'anno 2015 - Riferimento (anche) alle maggiori entrate rivenienti dal regime di tassazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico introdotto dalla legge regionale n. 14 del 2015 - Ricorso del Governo - Denunciata illegittimità in via derivata, a seguito della intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del suddetto regime - Esclusione - Incremento, anziché riduzione, delle entrate fiscali regionali in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015 [sostitutivo dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, prima della nuova sostituzione di esso ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015], che incrementa la spesa regionale e rinviene la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 14 del 2015. L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, a opera della sentenza n. 199 del 2016, dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 non comporta l'illegittimità in via derivata, per difetto di copertura finanziaria, della norma impugnata, poiché determina un incremento, e non una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, facendo venir meno la tassazione di favore introdotta dai suddetti commi per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, i quali (anche in forza del non caducato comma 1 del medesimo articolo) risultano ora assoggettati alla disciplina statale e al pagamento della tassa automobilistica, sensibilmente più onerosa, che essa comporta. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015 [sostitutivo dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, prima della nuova sostituzione di esso ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015], che incrementa la spesa regionale e rinviene la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 14 del 2015. L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, a opera della sentenza n. 199 del 2016, dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 non comporta l'illegittimità in via derivata, per difetto di copertura finanziaria, della norma impugnata, poiché determina un incremento, e non una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, facendo venir meno la tassazione di favore introdotta dai suddetti commi per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, i quali (anche in forza del non caducato comma 1 del medesimo articolo) risultano ora assoggettati alla disciplina statale e al pagamento della tassa automobilistica, sensibilmente più onerosa, che essa comporta. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/05/2015
n. 18
art. 1
co.
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 5
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte