Ordinanza 289/2016 (ECLI:IT:COST:2016:289)
Massima numero 39134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana per la difesa della costa e degli abitati costieri - Autorizzazione semplificata degli interventi di ripascimento della fascia costiera di ridotta entità - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Toscana n. 77 del 2014, aggiuntivo dell'art. 16-sexies alla legge reg. Toscana n. 91 del 1998, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Nella specie, la rinuncia è susseguente a sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  16/12/2014  n. 77  art. 8  co. 

legge della Regione Toscana  11/12/1998  n. 91  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23