Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo delle norme censurate - Inapplicabilità nel giudizio amministrativo a quo in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Deve escludersi - in ragione della palese inapplicabilità nel giudizio a quo dello ius superveniens - la restituzione al rimettente TAR Marche degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014 (come convertito dalla legge n. 114 del 2014) e dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015 (come convertito dalla legge n. 132 del 2015), nella parte in cui escludono gli avvocati dello Stato dal beneficio del trattenimento in servizio in via transitoria riconosciuto ai magistrati (rispettivamente fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016). Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, come convertito dalla legge n. 197 del 2016) - che, fra l'altro, consente, il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per gli avvocati dello Stato che non abbiano compiuto settanta anni al 31 dicembre 2016 e si trovino in posizione equivalente ai magistrati "che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale" - non è applicabile nel giudizio a quo, in cui è impugnato un provvedimento anteriore all'entrata in vigore del suddetto d.l. e riguardante un avvocato dello Stato che al 31 dicembre 2016 aveva superato il settantesimo anno di età.
Ai fini della rilevanza della questione incidentale sollevata da giudici amministrativi, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo deve essere compiuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Precedente citato: sentenza n. 49 del 2016).