Ordinanza 290/2016 (ECLI:IT:COST:2016:290)
Massima numero 39266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39265  39267  39268


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito dalla legge n. 114 del 2014, nella parte in cui esclude gli avvocati dello Stato dal novero dei beneficiari del trattenimento in servizio in deroga, fino al 31 dicembre 2015, previsto per i magistrati. Il rimettente ha ritenuto, con argomento non implausibile, che la norma censurata costituisca presupposto del provvedimento (di diniego di trattenimento) impugnato nel giudizio a quo e dunque che tale provvedimento sia stato adottato per effetto dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e della modifica, intervenuta in sede di conversione del d.l. n. 90, che ha escluso gli avvocati dello Stato dal novero dei beneficiari del trattenimento in deroga.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 3

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte