Ordinanza 290/2016 (ECLI:IT:COST:2016:290)
Massima numero 39267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile - Disciplina transitoria derogatoria - Possibilità di trattenimento in servizio dei magistrati fino al 31 dicembre 2016 - Omessa estensione agli avvocati dello Stato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile - Disciplina transitoria derogatoria - Possibilità di trattenimento in servizio dei magistrati fino al 31 dicembre 2016 - Omessa estensione agli avvocati dello Stato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, censurato dal TAR Marche - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - nella parte in cui non include gli avvocati dello Stato tra i beneficiari della proroga al 31 dicembre 2016 del trattenimento in servizio concesso ai magistrati in deroga all'abrogazione dell'istituto. Il rimettente non ha svolto alcun argomento utile a spiegare perché ritenga di fare applicazione, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, di una norma entrata in vigore in data posteriore (27 giugno 2015) a quella (22 giugno 2015) in cui è stato adottato il provvedimento di quiescenza impugnato.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, censurato dal TAR Marche - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - nella parte in cui non include gli avvocati dello Stato tra i beneficiari della proroga al 31 dicembre 2016 del trattenimento in servizio concesso ai magistrati in deroga all'abrogazione dell'istituto. Il rimettente non ha svolto alcun argomento utile a spiegare perché ritenga di fare applicazione, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, di una norma entrata in vigore in data posteriore (27 giugno 2015) a quella (22 giugno 2015) in cui è stato adottato il provvedimento di quiescenza impugnato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 18
co.
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte