Ordinanza 290/2016 (ECLI:IT:COST:2016:290)
Massima numero 39268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile - Disciplina transitoria derogatoria - Possibilità di trattenimento in servizio dei magistrati fino al 31 dicembre 2015 - Esclusione del medesimo beneficio per gli avvocati dello Stato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure analoghe ad altre già respinte - Manifesta infondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile - Disciplina transitoria derogatoria - Possibilità di trattenimento in servizio dei magistrati fino al 31 dicembre 2015 - Esclusione del medesimo beneficio per gli avvocati dello Stato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure analoghe ad altre già respinte - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Marche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito dalla legge n. 114 del 2014, nella parte in cui esclude, per gli avvocati dello Stato, il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati. Con riguardo all'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile non è configurabile un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, quanto piuttosto un mero interesse, soggetto alla valutazione discrezionale dell'amministrazione; in tale prospettiva, l'eliminazione del trattenimento - finalizzata al ricambio generazionale e al contenimento della spesa - risponde ai principi di buon andamento e efficienza dell'amministrazione, mentre la disciplina transitoria derogatoria introdotta per i magistrati è diretta solo ad ovviare alle conseguenti possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari, senza che sia ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento tra avvocati dello Stato e magistrati, considerata l'indiscutibile eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. (Precedente specifico citato: sentenza n. 133 del 2016, di rigetto di precedenti questioni analoghe. Precedente citato: ordinanza n. 195 del 2000, secondo cui il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Marche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito dalla legge n. 114 del 2014, nella parte in cui esclude, per gli avvocati dello Stato, il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati. Con riguardo all'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile non è configurabile un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, quanto piuttosto un mero interesse, soggetto alla valutazione discrezionale dell'amministrazione; in tale prospettiva, l'eliminazione del trattenimento - finalizzata al ricambio generazionale e al contenimento della spesa - risponde ai principi di buon andamento e efficienza dell'amministrazione, mentre la disciplina transitoria derogatoria introdotta per i magistrati è diretta solo ad ovviare alle conseguenti possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari, senza che sia ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento tra avvocati dello Stato e magistrati, considerata l'indiscutibile eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. (Precedente specifico citato: sentenza n. 133 del 2016, di rigetto di precedenti questioni analoghe. Precedente citato: ordinanza n. 195 del 2000, secondo cui il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 1
co. 3
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte