Ordinanza 291/2016 (ECLI:IT:COST:2016:291)
Massima numero 39135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Esonero di alcuni interventi edilizi dal certificato di agibilità e disciplina dell'accertamento di conformità in sanatoria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 32, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 9 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 37, comma 3, 43 e 49 della legge della Regione Liguria n. 16 del 2008, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 24 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  05/04/2012  n. 9  art. 28  co. 

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 37  co. 3

legge della Regione Liguria  05/04/2012  n. 9  art. 32  co. 1

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 43  co. 

legge della Regione Liguria  05/04/2012  n. 9  art. 37  co. 1

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 49  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 24  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 36  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23