Ordinanza 1/2017 (ECLI:IT:COST:2017:1)
Massima numero 39264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 05/01/2017; Pubblicazione in G. U. 11/01/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Riordino delle Province - Mancata adozione delle relative leggi regionali entro il 31 ottobre 2015 - Obbligo per le Regioni inadempienti di versare alle Province e Città metropolitane le somme corrispondenti alle spese da queste sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, quantificate su base annuale con decreto interministeriale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato esercizio di una forma di potere sostitutivo in assenza di garanzie procedimentali, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione, lesione di competenze regionali - Ius superveniens - Avvenuta adozione della legge veneta di riordino prima del 31 ottobre 2015 - Conseguente impossibilità che la disposizione censurata trovi applicazione e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Ė dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale a coltivare il ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-quinquies, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito dalla legge n. 125 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto obbliga le Regioni che non abbiano adottato, entro il 31 ottobre 2015, le prescritte leggi di riordino delle funzioni provinciali, a versare alle Province e Città metropolitane le somme corrispondenti alle spese da queste sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annua, mediante decreto interministeriale. La sopravvenuta legge reg. Veneto n. 19 del 2015 - con cui la ricorrente ha adottato, prima del 31 ottobre 2015, la normativa regionale di riordino delle funzioni provinciali - comporta che non si sono realizzate le condizioni (mancata adozione della legge regionale entro la suddetta data) da cui dipende il censurato obbligo di versamento, impedendo alla norma impugnata di trovare applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 326 del 2010 e n. 71 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 7  co. 9

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte