Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Interventi del legislatore statale - Necessità di valutazione complessiva, e non atomistica, dei relativi effetti (nel caso di specie: inammissibilità, per carente descrizione del quadro legislativo di riferimento, della questione avente ad oggetto disposizioni statali che istituiscono un fondo a sostegno dell'insularità). (Classif. 036010).
Gli interventi legislativi che incidono sull’assetto finanziario degli enti territoriali non vanno considerati in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario. (Precedenti: S. 63/2024 - mass. 46088; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 205/2016 - mass. 39039).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carente ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La Regione in particolare non considera che, per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, determinato anche dall’insularità, sono previste, oltre a quelle attribuite dalle disposizioni impugnate, ulteriori risorse quali, tra le altre, quelle stanziate nel Fondo perequativo infrastrutturale, nel Piano nazionale complementare, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei Fondi strutturali europei e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza).