Ordinanza 2/2017 (ECLI:IT:COST:2017:2)
Massima numero 39209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 05/01/2017; Pubblicazione in G. U. 11/01/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché del principio di retroattività della lex mitior enunciato a livello europeo e internazionale - Difetto di rilevanza conseguente ad incompatibilità comunitaria dell'obbligo e della sanzione di cui si controverte nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
Sanzioni amministrative - Applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché del principio di retroattività della lex mitior enunciato a livello europeo e internazionale - Difetto di rilevanza conseguente ad incompatibilità comunitaria dell'obbligo e della sanzione di cui si controverte nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, censurato dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 7 della CEDU, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole. Il giudizio a quo verte su una violazione amministrativa (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla Direzione provinciale del lavoro una copia del contratto di lavoro a tempo parziale) prevista e sanzionata - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003 - dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000. Quest'ultimo deve, però, essere disapplicato (come rilevato dalla Cassazione) per effetto della sentenza 24 aprile 2008 della Corte di Giustizia UE, che ne ha affermato l'incompatibilità con la direttiva 97/81/CE, con la conseguenza che, venendo meno l'obbligo e la sanzione di cui si controverte, deve escludersi la necessità di fare applicazione nel giudizio a quo del censurato art. 1 della legge n. 689 del 1991.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, censurato dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 7 della CEDU, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole. Il giudizio a quo verte su una violazione amministrativa (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla Direzione provinciale del lavoro una copia del contratto di lavoro a tempo parziale) prevista e sanzionata - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003 - dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000. Quest'ultimo deve, però, essere disapplicato (come rilevato dalla Cassazione) per effetto della sentenza 24 aprile 2008 della Corte di Giustizia UE, che ne ha affermato l'incompatibilità con la direttiva 97/81/CE, con la conseguenza che, venendo meno l'obbligo e la sanzione di cui si controverte, deve escludersi la necessità di fare applicazione nel giudizio a quo del censurato art. 1 della legge n. 689 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7
patto internazionale dei diritti civili e politici 16/12/1966
n.
art. 15
carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza
n.
art. 49