Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logica e precedenza del relativo esame rispetto alle censure concernenti il riparto competenziale e il rispetto di vincoli comunitari.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto i commi 6 e 8 dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 2015), deve essere esaminata per prima la questione promossa in riferimento all'art. 136 Cost. (per violazione del "giudicato costituzionale" della sentenza n. 180 del 2015), poiché essa attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione, e riveste quindi carattere di priorità logica rispetto alle altre (proposte in riferimento al comma secondo, lett. s, e al comma primo dell'art. 117 Cost., per violazione del riparto competenziale e dei vincoli comunitari). (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).