Sentenza 5/2017 (ECLI:IT:COST:2017:5)
Massima numero 39285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 11/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Massime associate alla pronuncia:  39286  39287  39288


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logica e precedenza del relativo esame rispetto alle censure concernenti il riparto competenziale e il rispetto di vincoli comunitari.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto i commi 6 e 8 dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 2015), deve essere esaminata per prima la questione promossa in riferimento all'art. 136 Cost. (per violazione del "giudicato costituzionale" della sentenza n. 180 del 2015), poiché essa attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione, e riveste quindi carattere di priorità logica rispetto alle altre (proposte in riferimento al comma secondo, lett. s, e al comma primo dell'art. 117 Cost., per violazione del riparto competenziale e dei vincoli comunitari). (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  18/08/2014  n. 26  art. 42  co. 6

legge della Regione Basilicata  18/08/2014  n. 26  art. 42  co. 8

legge della Regione Basilicata  13/08/2015  n. 35  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte