Ambiente - Norme della Regione Basilicata sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - Possibilità di conferimento in discarica fino al 31 agosto 2016, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione "anche parziale" della frazione organica - Risultato normativo sostanzialmente corrispondente a quello caducato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2015 (per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente) - Elusione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale (totale e in parte qua).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 136 Cost., in relazione al giudicato costituzionale della sentenza n. 180 del 2015 - i commi 6 e 8, quest'ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo realizzano un risultato normativo corrispondente a quello che la sentenza n. 180 del 2015 aveva ritenuto lesivo della competenza legislativa statale in materia di "tutela dell'ambiente", poiché consentono - fino al 31 agosto 2016 e, dunque, ben oltre il termine del 31 dicembre 2009 previsto dalla legge statale - lo smaltimento in discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi che non possono ritenersi compiutamente trattati, in quanto sottoposti alle sole operazioni di trito-vagliatura e di biostabilizzazione (quest'ultima "anche parziale"). Non rileva in contrario il fatto che la nuova disciplina regionale, a differenza di quella precedentemente caducata, specifichi (peraltro, solo in parte, non spiegando cosa debba intendersi per biostabilizzazione "parziale") le operazioni cui i rifiuti verrebbero sottoposti prima del loro smaltimento nelle discariche, trattandosi di un espediente per eludere, e non per conformarsi al giudicato costituzionale. Palesemente inconferente è, poi, l'argomento, addotto dalla difesa della Regione Basilicata, relativo al rispetto delle prescrizioni del d.m. 27 settembre 2010, le quali non concernono il previo trattamento (a monte) dei rifiuti da collocare in discarica, ma l'ammissibilità (a valle) nelle discariche dei rifiuti, dopo che questi siano stati compiutamente trattati. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 8 è limitata alla parte in cui si riferisce al comma 6, poiché lo stesso comma 8 disciplina il termine finale di vigenza non del solo comma 6, ma di tutte le disposizioni dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014.
L'efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010).
L'art. 136, primo comma, Cost. comporta che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966).