Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell'equilibrio del bilancio - Conseguente riferibilità dell'osservanza dei principi contabili contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 anche alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio.
Le censure proposte dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 devono essere prese in considerazione sia con riferimento diretto all'art. 81, terzo comma, Cost., sia in relazione alle norme contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011, dovendo escludersi che sia incoerente l'accostamento tra il parametro costituzionale evocato e l'art. 3, comma 13, del citato d.lgs. (in relazione al quale sono sviluppate alcune censure). I principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 sono al centro di un intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione afferente ai parametri costituzionali posti a presidio degli interessi finanziari, cosicché il d.lgs. n. 118 del 2011 contiene disposizioni ispirate non soltanto all'armonizzazione dei bilanci pubblici - materia attribuita in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - ma anche ad altri parametri come, nel caso di specie, il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost., rispetto al quale l'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).
Come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, esistono alcuni complessi normativi i quali non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003).