Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Principi contabili contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 - Disciplina del disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui - Tassativa eccezione al principio dell'equilibrio dei bilanci - Conseguente necessità di interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata.
Affinché non mini l'equilibrio dei bilanci, sia in prospettiva annuale che pluriennale, e non divenga veicolo per un indebito allargamento della spesa di enti locali già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi, la disciplina del disavanzo tecnico contenuta nel comma 13 dell'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 va interpretata in modo costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 81 Cost., intendendo il disavanzo tecnico non già come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento analiticamente corredato dall'elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e dalla scadenza delle singole obbligazioni. Per il periodo intercorrente tra l'esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, il disavanzo tecnico è infatti un vero e proprio disavanzo, che - senza una corretta, nominativa ed analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni finalizzate all'ammissibilità del disavanzo stesso e senza un'appropriata determinazione del fondo pluriennale vincolato - risulta non conforme a Costituzione. In quanto tassativa eccezione al principio generale dell'equilibrio del bilancio, la disciplina del disavanzo tecnico è comunque di stretta interpretazione e applicazione, dovendo essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 nell'ambito della prima applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali. (Precedente citato: sentenza n. 279 del 2016).
Per i principi contabili vale la regola dell'interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 279 del 2016).