Sentenza 6/2017 (ECLI:IT:COST:2017:6)
Massima numero 39431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 11/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Massime associate alla pronuncia:  39429  39430  39432


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 - Indicazione della differenza negativa tra entrate e spese della Regione per l'anno 2016 (pari ad euro 31.553.438,75 in termini di competenza) come disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi - Erronea applicazione dell'istituto contabile - Contrasto con i principi di armonizzazione contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 e diretta violazione del principio dell'equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, secondo cui la differenza negativa tra entrate e spese della Regione per l'anno 2016, pari ad euro 31.553.438,75 in termini di competenza, costituisce disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi. La norma impugnata dal Governo utilizza distortamente il principio contabile di cui al citato art. 3, comma 13 (interpretato in senso costituzionalmente orientato), giacché ignora l'assenza dei presupposti normativi per l'applicazione del disavanzo tecnico (dimostrazione della eccedenza dei residui reimputati - corredati dalla prova di esistenza del credito e della scadenza - rispetto alla somma dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato). Lungi dal costituire un mero vizio formale dell'esposizione contabile, tale erronea applicazione risulta strumentale ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la Regione rinvia ad imprecisati esercizi successivi la copertura dello stesso disavanzo, facendo generico riferimento a residui "eccedenti" e senza individuare gli estremi dei pretesi crediti e delle relative ragioni giuridiche e temporali in grado di giustificarne l'impiego diacronico. Indipendentemente dalla violazione della norma interposta, l'art. 81, terzo Cost., risulta violato anche direttamente, poiché la norma regionale censurata ha consentito di impegnare le spese in misura superiore al complesso delle entrate relative all'esercizio 2016, e dunque di autorizzare (non solo nel bilancio annuale, ma anche in quello pluriennale) spese in assenza della prescritta copertura finanziaria, non tenendo conto che le operazioni di copertura non possono essere mai disgiunte dai profili giuridici delle componenti attive e passive (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) che sono alla base della sua verifica.

La copertura di spese mediante crediti futuri lede il principio sancito (già dal comma quarto e ora) dal comma terzo dell'art. 81 Cost., il quale richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. Un sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro. (Precedenti citati: sentenza n. 213 del 2008; sentenza n. 384 del 1991, secondo cui l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri).

La forza espansiva dell'art. 81, (già quarto e ora) terzo comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse, costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con essa collidenti. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016 e n. 70 del 2012).

Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non può non essere sottolineata la problematicità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 6  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 3    co. 13