Trasporto - In genere - Riconoscimento delle peculiarità delle isole e promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità - Istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna - Finalità - Finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione di parametri costituzionali e statutari - Carente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 252001).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 3, primo comma, lett. p), 7 e 8 dello statuto speciale, anche in relazione all’art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna; e che con d.m. sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 494. La Regione non motiva in alcun modo la lesione dei parametri costituzionali evocati limitandosi ad affermare in modo generico e assertivo che le disposizioni in esame li violerebbero. (Precedente: S. 217/2022 - mass. 45115).