Sentenza 6/2017 (ECLI:IT:COST:2017:6)
Massima numero 39432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 11/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Massime associate alla pronuncia:  39429  39430  39431


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 - Inscindibile connessione della loro struttura con l'illegittima indicazione di un disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi - Illegittimità costituzionale in via consequenziale, nei sensi di cui in motivazione e nelle parti indicate - Necessità che il legislatore regionale assuma appropriati provvedimenti di riequilibrio dei bilanci annuale e pluriennale.

Testo

È dichiarata costituzionalmente illegittima - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - la legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, nei sensi di cui in motivazione, ossia nelle parti in cui applica al bilancio 2016 l'istituto del disavanzo tecnico; consente di impegnare somme eccedenti per euro 31.553.438,75 rispetto alle risorse effettivamente disponibili; non prevede l'individuazione specifica ed analitica dei crediti e delle relative scadenze che dovrebbero compensare tali operazioni. L'inscindibile connessione esistente tra la fattispecie normativa di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2016 e la struttura dei bilanci annuale e pluriennale, comporta che la già dichiarata invalidità della prima si trasmette alla seconda, nelle parti indicate. In base al principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, la Regione autonoma Sardegna dovrà assumere appropriati provvedimenti di carattere finanziario, in ordine alla cui concreta configurazione la perdurante discrezionalità del legislatore regionale sarà limitata dalla priorità dell'impiego delle risorse disponibili per il riequilibrio del bilancio 2016 e del successivo biennio, nei termini precedentemente individuati. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013, sul riflesso invalidante di singole poste sull'intero bilancio).

Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 6  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27