Sentenza 7/2017 (ECLI:IT:COST:2017:7)
Massima numero 39433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 11/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Massime associate alla pronuncia:  39434  39435


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma oggetto - Denuncia di previsione normativa non collegata funzionalmente ad altre non censurate - Insussistenza di aberratio ictus - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 135 del 2012), nella parte in cui assoggetta anche la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti (CNPADC) al prelievo a favore del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle riduzioni delle spese per consumi intermedi. Contrariamente a quanto eccepito, la debenza del prelievo deriva unicamente dalla previsione di esso (contenuta nella seconda parte dell'art. 8, comma 3), e non dall'obbligo di riduzione della spesa per consumi intermedi (previsto dalla prima parte dello stesso comma 3) né, automaticamente, dall'inclusione della CNPADC nell'elenco delle amministrazioni pubbliche appartenenti al conto economico consolidato (comunicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modif. dal d.l. n. 16 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 8  co. 3

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte