Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione della spesa per consumi intermedi - Somme corrispondenti alle riduzioni realizzate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) - Obbligo di versamento annuale al bilancio dello Stato - Violazione del canone di ragionevolezza, della tutela dei diritti degli iscritti alla cassa e del buon andamento della gestione amministrativa della medesima - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost. - l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, nella parte in cui dispone che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. L'assoggettamento della CNPADC all'obbligo di riduzione della spesa per consumi intermedi - imposto dalla prima parte del citato comma 3 ai soggetti appartenenti al conto economico consolidato della p.a., pur se non beneficiari di finanziamenti pubblici - è giustificato dal necessario rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e costituisce di per sé strumento idoneo a rendere più efficiente la gestione pensionistica (nella misura in cui riduce le spese correnti della Cassa, indirizzando il risparmio alla naturale destinazione delle prestazioni previdenziali). Al contrario, il meccanismo di prelievo a favore dell'erario dei conseguenti risparmi - previsto dalla seconda parte dello stesso comma e censurato dal Consiglio di Stato - incongruamente sacrifica l'interesse istituzionale della Cassa, specificamente riferibile alla sua missione di gestire e assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali agli iscritti e intrinsecamente collegato alla necessaria autosufficienza della gestione pensionistica, ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale delle somme risparmiate. L'autonoma scelta del legislatore statale - non eziologicamente collegata alle misure di contenimento della spesa - di privilegiare le esigenze di bilancio rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere impiegato il risparmio per le prestazioni previdenziali, risulta non conforme al canone di ragionevolezza, poiché la compressione di un principio di sana gestione finanziaria, come quello inerente alla natura mutualistica degli enti privatizzati di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, non è proporzionata al generico interesse dello Stato ad arricchire (in modo peraltro marginale) le proprie dotazioni di entrata. Posto inoltre che alla riduzione delle spese di gestione della Cassa corrisponde la riduzione degli oneri di relativa copertura gravanti sulla contribuzione degli iscritti, la norma censurata viola anche il buon andamento della gestione amministrativa della CNPADC, giacché, nella sua astratta configurazione, aggredisce, sotto l'aspetto strutturale, la correlazione contributi-prestazioni, nell'ambito della quale si articola la naturale missione della Cassa di preservare l'autosufficienza del proprio sistema previdenziale. Violata è infine la tutela dei diritti degli iscritti, poiché il prelievo statale (strutturale e continuativo) rischia di minare, nel lungo periodo, gli indefettibili equilibri di un sistema autofinanziato ed ispirato, pur nell'ambito del meccanismo contributivo, alla capitalizzazione dei contributi degli iscritti. Proprio una ponderazione delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica conduce inevitabilmente alla soluzione di non alterare la regola secondo cui i contributi previdenziali degli iscritti alla CNPADC devono assicurare l'autosufficienza della gestione pensionistica e la resa delle future prestazioni, in presenza di un chiaro divieto normativo all'intervento riequilibratore dello Stato.
La trasformazione delle Casse di previdenza in persone giuridiche private - operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 sul piano di una modifica degli strumenti di gestione e della qualificazione giuridica degli enti - ha lasciato immutato il carattere pubblicistico della loro attività istituzionale, del quale l'obbligo contributivo costituisce un corollario. La scelta di tener ferma la solidarietà endocategoriale basata sulla comunanza di interessi degli iscritti - ciascuno dei quali concorre con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria - costituisce soluzione del tutto ragionevole, essendo finalizzata ad assicurare l'idonea provvista di mezzi, tanto più necessaria in un sistema dichiaratamente autofinanziato. (Precedente citato: sentenza n. 248 del 1997).
Il legislatore conserva piena libertà di scelta tra sistemi previdenziali di tipo mutualistico (caratterizzati dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali) e sistemi di tipo solidaristico (caratterizzati, di regola, dall'irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali). Se dunque non esiste in Costituzione un vincolo a realizzare un assetto organizzativo autonomo basato sul principio mutualistico, tuttavia, una volta scelta con chiarezza tale soluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere preservato in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni. (Precedente citato: sentenza n. 119 del 1991, sulla necessità che le determinazioni discrezionali del legislatore in materia previdenziale siano basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell'attuazione graduale dei principi di proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa).