Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Possibile applicazione di essa medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 31, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, che ha [sostituito e] abrogato l'intera disposizione impugnata. Lo ius superveniens risulta satisfattivo delle ragioni del ricorrente, ma non sussistono elementi che dimostrino o consentano ragionevolmente di inferire la mancata applicazione medio tempore della norma abrogata, rilevando in senso contrario (indipendentemente dal lasso di tempo relativamente contenuto nel quale è rimasta in vigore) la natura auto-applicativa di essa e la sua parziale continuità normativa con la precedente legge reg. Basilicata n. 27 del 1997, cui è accomunata dall'obiettivo di attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'ARPAB (Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata). (Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2015 e n. 16 del 2015, relative all'ipotesi di norma impugnata immediatamente applicabile).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 253 del 2016, n. 242 del 2016, n. 199 del 2016, n. 185 del 2016, n. 155 del 2016, n. 147 del 2016, n. 101 del 2016 e n. 39 del 2016).