Sentenza 9/2017 (ECLI:IT:COST:2017:9)
Massima numero 39308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  14/12/2016;  Decisione del  14/12/2016
Deposito del 13/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese - Limite temporale di un anno dalla cancellazione - Possibilità di superamento, in caso di procedura di concordato preventivo instaurata prima della scadenza del termine e conclusa successivamente con esito negativo - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di azione dei creditori istanti - Difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Verona, sez. fall., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo e il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale con esito negativo (dichiarazione di inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, negata omologazione del concordato, di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare). La legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare, nel periodo annuale decorrente dalla cancellazione, una procedura di concordato che andrebbe ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze di fallimento, è controversa in dottrina (che inclina a negarla) ed è stata da ultimo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. sesta civ., ord. n. 21286/2015), sicché - nulla avendo il rimettente argomentato su tale decisivo aspetto problematico ed avendo addirittura omesso di prenderlo in esame - risulta immotivata la premessa della questione prospettata. (Precedente citato: sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 10 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese).

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 10  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte