Sentenza 10/2017 (ECLI:IT:COST:2017:10)
Massima numero 39293
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/12/2016; Decisione del
06/12/2016
Deposito del 13/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione dell'atto di spendita del potere - Difetto di previa impugnazione di atto endo-procedimentale istruttorio - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione di tardività.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione dell'atto di spendita del potere - Difetto di previa impugnazione di atto endo-procedimentale istruttorio - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione di tardività.
Testo
Non è tardiva l'impugnazione per conflitto intersoggettivo dell'atto di spendita del potere contestato, che risulti non meramente consequenziale all'atto endo-procedimentale di natura istruttoria, a suo tempo non impugnato, del quale viene ora richiesto l'annullamento quale atto presupposto. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto - dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2015 - con richiesta di annullare altresì la precedente deliberazione n. 251 del 2015, nella quale la medesima sezione aveva formulato osservazioni ai fini della regolarizzazione dei rendiconti). (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016 e n. 130 del 2014).
Non è tardiva l'impugnazione per conflitto intersoggettivo dell'atto di spendita del potere contestato, che risulti non meramente consequenziale all'atto endo-procedimentale di natura istruttoria, a suo tempo non impugnato, del quale viene ora richiesto l'annullamento quale atto presupposto. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto - dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2015 - con richiesta di annullare altresì la precedente deliberazione n. 251 del 2015, nella quale la medesima sezione aveva formulato osservazioni ai fini della regolarizzazione dei rendiconti). (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016 e n. 130 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo
25/06/2015
n. 312
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte