Sentenza 10/2017 (ECLI:IT:COST:2017:10)
Massima numero 39294
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/12/2016; Decisione del
06/12/2016
Deposito del 13/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Sufficiente specificazione dell'oggetto - Rigetto di eccezione di genericità delle censure.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Sufficiente specificazione dell'oggetto - Rigetto di eccezione di genericità delle censure.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità delle censure - proposta dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione al controllo sui rendiconti delle spese del gruppo consiliare misto effettuato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 312 del 2015. Il ricorso regionale specifica sufficientemente che le spese oggetto di illegittimo controllo sarebbero quelle per il personale e per le attività di comunicazione anche via web.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità delle censure - proposta dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione al controllo sui rendiconti delle spese del gruppo consiliare misto effettuato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 312 del 2015. Il ricorso regionale specifica sufficientemente che le spese oggetto di illegittimo controllo sarebbero quelle per il personale e per le attività di comunicazione anche via web.
Atti oggetto del giudizio
Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo
25/06/2015
n. 312
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte