Sentenza 10/2017 (ECLI:IT:COST:2017:10)
Massima numero 39295
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/12/2016; Decisione del
06/12/2016
Deposito del 13/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Titolo
Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi al primo trimestre 2015 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato - Denunciato assoggettamento delle spese ad un controllo di merito, anziché meramente documentale ed esterno - Sussistenza del tono costituzionale del conflitto - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi al primo trimestre 2015 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato - Denunciato assoggettamento delle spese ad un controllo di merito, anziché meramente documentale ed esterno - Sussistenza del tono costituzionale del conflitto - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserita mancanza di tono costituzionale della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Il tono costituzionale della censura sussiste, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge basta per conferire tono costituzionale ad un conflitto, in quanto integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 235 del 2015, n. 263 del 2014 e n. 137 del 2014).
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserita mancanza di tono costituzionale della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Il tono costituzionale della censura sussiste, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge basta per conferire tono costituzionale ad un conflitto, in quanto integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 235 del 2015, n. 263 del 2014 e n. 137 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo
25/06/2015
n. 312
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 10/10/2012
n. 174
art.
legge 07/12/2012
n. 213
art.
decreto del Presidente consiglio ministri 21/12/2012
n.
art.