Trasporto - In genere - Riconoscimento delle peculiarità delle isole e promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità - Istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna - Finalità - Finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione dell'autonomia regionale - Carente motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 252001).
È dichiarata inammissibile, per genericità e insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 116 Cost., dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La ricorrente si limita ad affermare che le disposizioni impugnate violerebbero la propria sfera di autonomia, senza tuttavia fornire adeguata motivazione e soprattutto senza spiegare in che modo l’attribuzione delle risorse prevista dalle disposizioni impugnate possa inficiare l’autonomia della Regione a statuto speciale.