Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi al primo trimestre 2015 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Denunciata erroneità e irregolarità del controllo sulle spese per il personale dei gruppi, nonché per la comunicazione anche via web - Difetto di tono costituzionale - Inammissibilità delle censure.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di tono costituzionale - le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla rendicontazione per il primo trimestre 2015 delle spese per il personale e comunicazione anche via web, del gruppo consiliare misto. La ricorrente lamenta l'erroneo disconoscimento, da parte della sezione di controllo, della regolarità di specifiche spese, ma - come già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine a censure di contenuto analogo, seppur riferite ad esercizi diversi - oggetto di simili doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente, bensì la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da far valere innanzi alla giurisdizione comune. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016).
Per costante giurisprudenza, il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l'atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l'atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale). (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 87 del 2015, n. 263 del 2014, n. 52 del 2013 e n. 137 del 2014).